IPOTECA
L’ipoteca, che nell’ordinamento italiano è regolata dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile, è un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore o da un terzo su un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. In altri termini, attribuisce un diritto di prelazione sul bene, volto a tutelare il creditore contro il pericolo di insolvenza, ponendolo al riparo dalla conseguenza dell’alienazione del bene vincolato o dal concorso di altri creditori non garantiti o meno garantiti.
Possono essere oggetto d’ipoteca :
Il diritto d’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell’apposito registro presso l’ufficio dei Registri immobiliari che ha competenza territoriale nel luogo dove si trova il bene. Tale iscrizione ha carattere costitutivo nel senso che solo con l’iscrizione il diritto viene ad esistenza. Il diritto d’ipoteca è imprescrittibile, ma l’effetto dell’iscrizione è limitato a venti anni: prima del compimento del ventennio, pertanto, il creditore deve provvedere a rinnovare l’iscrizione , affinché l’ipoteca conservi i suoi effetti ed il suo grado per altri venti anni.
In relazione alla fonte, la legge distingue l’ipoteca legale, giudiziale e volontaria.
Gli effetti dell’iscrizione dell’ipoteca di estinguono dopo venti anni se non si procede alla rinnovazione, viceversa l’ipoteca si estingue o per l’estinzione del credito garantito o per perimento del bene ipotecato o per rinuncia del creditore, con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o con il verificarsi della condizione risolutiva ed infine con il provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione dell’ipoteca.
IL PIGNORAMENTO
Per pignoramento in particolar modo l’art 492 c.p.c. si intende, in diritto, l’atto attraverso il quale ha inizio l’espropriazione forzata ai sensi dell’art. 491 del codice di procedura civile. Ai sensi dell’art. 492, in linea generale esso consiste nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del creditore espressamente indicato. L’ingiunzione inoltre deve contenere l’avvertimento che il debitore stesso può fare richiesta di sostituire gli oggetti o i crediti pignorati con una corrispondente somma in denaro, pari all’importo dovuto più eventuali spese ed interessi. Questa istanza va depositata i cancelleria accompagnata da somma maggiore di un quinto del credito. La procedura è disciplinata dagli art. 491- 497 del codice di procedura civile. La disciplina generale del pignoramento è stata riformata dalla legge 80/2005 (in particolar modo l’art 492) che ha aggiunto una serie di adempimenti cui deve ottemperare l’ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento. Le concrete modalità attraverso cui si attua il pignoramento sono determinate dalla natura del bene oggetto dell’esecuzione forzata, in particolare attraverso l’apprensione diretta del bene se si tratta di bene mobile, attraverso la trascrizione nei pubblici registri se ha per oggetto beni immobili ed infine attraverso la notifica se ha per oggetto i crediti del debitore. Una volta attivato il pignoramento, viene creata una lista di creditori chirografari e creditori privilegiati, dopodichè il bene è venduto all’asta, e il ricavato della vendita all’incanto è distribuito prima ai creditori privilegiati e poi l’eventuale somma restante a quelli chirografari. Soddisfatti tutti i creditori e detratte le spese processuali, l’eventuale somma restante viene restituita al debitore.
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